
L’omicidio stradale diventa legge
Per fare chiarezza vediamo quali sono le principali novitá della legge.
Dopo il parere favorevole del Senato, lo stop della Camera e, l’ultima rilettura al Senato, la legge sul reato di omicidio stradale è realtà. Molti i punti che fino all’ultimo sono stai oggetto di revisione, specie quelli riguardanti la guida sotto l’effetto di alcol o droghe. La criticità sembrava riguardare soprattutto l’affidabilità degli etilometri, ma non solo. Anche la normativa italiana, riguardante gli stupefacenti e l’utilizzo di certi medicinali che hanno significativi effetti sulla capacità di guida, destava non pochi dubbi sulla bontà del disegno di legge.
Questa legge era necessaria, i dati lo confermano: sono 177.031 gli incidenti stradali avvenuti nel Belpaese nel 2014, 3.381 quelli fatali, 251.147 quelli che hanno causato feriti anche gravi. Secondo l’Istat il costo sociale di questo genere di sinistri è stato di ben 18 miliardi di euro.
Il reato di omicidio stradale
Chiunque procuri la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada sarà punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anni: questa in estrema sintesi la ratio per i trasgressori.
La pena viene addirittura aumentata – si parla di una reclusione da 8 a 10 anni – qualora il conducente del veicolo sia in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Braccio ancora più fermo e pena ancora più pesante nel caso in cui il soggetto alla guida del mezzo non sia in possesso della patente di guida o gli sia stata sospesa o revocata.
La pena viene addirittura aumentata – si parla di una reclusione da 8 a 10 anni – qualora il conducente del veicolo sia in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Braccio ancora più fermo e pena ancora più pesante nel caso in cui il soggetto alla guida del mezzo non sia in possesso della patente di guida o gli sia stata sospesa o revocata.
Pena grave anche se il veicolo, di proprietà del guidatore, sia sprovvisto di regolare assicurazione auto. In caso di omicidio plurimo, la pena prevista nel ddl potrà essere persino aumentata fino a raggiungere il triplo.
La pena per l’omicidio stradale
Chiunque si ponga consapevolmente alla guida di un veicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) o di alterazione dovuta all’assunzione di sostante stupefacenti o psicotiche e procuri la morte di un individuo, è punito con con una reclusione che va dagli 8 a 10 anni. Pena più “lieve” (reclusione dai 2 ai 7 anni) se le morte è causata da una violazione del Codice della Strada.
Braccio ancora più fermo nel caso in cui a morire sia più di una persona: parliamo di ben 18 anni di carcere.
Infine il conducente rischia da 5 a 10 anni di reclusione qualora il tasso alcolemico dell’omicida superi 0,8 grammi per litro oppure abbia causato l’incidente per condotte di elevata pericolosità (ad esempio l’eccesso di velocità, la guida contromano, i sorpassi, le inversioni a rischio o le infrazioni ai semafori).
Lesioni personali stradali gravi o gravissime
Chiunque procuri per colpa una lesione grave ad un individuo, sarà punito con una reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni. Nel caso invece di lesioni gravissime la pena sale da 4 a 7 anni. La reclusione per i conducenti dei veicoli sotto l’effetto di alcol o droghe sarà da 6 mesi a 3 anni nel caso di lesioni gravi e dai 2 ai 4 anni se lesioni gravissime.
Omicidio stradale e mezzi pesanti
Ovviamente non sono esclusi da questa legge neppure i camionisti e autisti di autobus che, se trovati con un tasso alcolemico sopra gli 0.8 g/l, rientrano direttamente nell’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni).
Fuga del conducente dopo un incidente
Se dopo l’incidente il conducente fugge dal luogo dove è avvenuto, l’aumento della pena scatta da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 per le lesioni. Inoltre è previsto un aumento in caso di morte, lesioni a più persone, guida senza patente o senza assicurazione. Se invece l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima la pena è diminuita a metà.
FONTE.:6sicuro
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